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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di CASTELPLANIO Provincia di Ancona |
CAPITOLO 9 NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA Art.
40 - Generalità 1 - Sono considerate zone agricole le parti del
territorio individuate ai sensi del DM. n. 1444/68 come zone omogenee
"E", destinate all'agricoltura e sono destinate esclusivamente
all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività
produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. In tali zone sono consentite anche le attività
turistico-ricettive che, secondo le norme di legge vigenti in materia,
possono essere esercitate nelle campagne. 2 - Al fine del computo dei volumi edificabili è
ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se
divisi da infrastrutture stradali, corsi d'acqua e canali, purché
compresi entro i confini del comune o di comuni limitrofi. 3 - Sono ammesse soltanto le sottoelencate nuove
costruzioni: a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività
agricola; b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni
preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo; c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il
diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici,
depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari,
ricoveri per bestiame; d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo
industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine
zootecnica; e) serre; f) costruzioni da adibire alla lavorazione,
conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; g) edifici per industrie forestali; h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere
necessariamente in zone agricole. 4 - Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle
zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla
legislazione vigente. Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli
allevamenti industriali l’Amministrazione potrà, attraverso varianti al
Piano, individuare apposite zone purché non ricomprese negli ambiti di
tutela paesaggistico-ambientale. 5 - Le concessioni per la realizzazione degli interventi
previsti sono rilasciate ai proprietari dei fondi e agli aventi titolo nel
rispetto delle presenti norme, della legge n. 10/77 e della legge
regionale n. 34/90. 6 - Le costruzioni dovranno essere in funzione
dell'attività agricola, ad eccezione del recupero del patrimonio edilizio
esistente non più necessario alle esigenze dell’attività e delle
esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o
associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 7 - L’Amministrazione Comunale, per la verifica dei
requisiti di cui ai commi precedenti, nonché della conformità
dell'intervento ai piani zonali agricoli o ai piani aziendali o
interaziendali, ove richiesti dalle presenti norme, si avvale dei Servizi
Decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio. 8 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore
storico ed architettonico, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.
13/90, valgono le norme particolari
di cui all’art. 44. 9 - Nei casi previsti dal comma precedente,
l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se previsto ed abbia
caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso
preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in
sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume
l’obbligo del restauro conservativo del primo. 10 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le
ristrutturazioni e gli interventi di recupero dovranno essere eseguito con
tipologie e materiali richiamati al successivo art. 46 delle presenti
norme. 11 - Tutte le concessioni edilizie relative agli
interventi di cui al presente capitolo, sono rilasciate previo
accertamento dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto
riguarda le vie di accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della
programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine,
dall'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle
contestualmente agli edifici. 12 - Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario
con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni
vincolati, ai sensi delle presenti norme, che dovranno essere trascritti,
a cura dell’ Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, nei
registri delle proprietà immobiliari. 13 - E' consentito il mutamento di destinazione d'uso: a) nei casi di morte o invalidità del concessionario; b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazioni per
pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività
agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno; c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi
di cui agli articoli 33 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 1977,
n, 42. 14 - Non comporta, in ogni caso, mutamento di
destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la
prosecuzione dell'utilizzo degli edifici da parte dei familiari del
concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e
da parte del concessionario ed i
suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del
precedente comma. 15 - Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola
dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal DM. n. 1404/68
e D.L.vo n. 285/92 in relazione all'importanza delle stesse salvo
l'ipotesi di realizzazione delle serre ed i casi previsti dalla L.R. 21
maggio 1975 n. 34. 16 - Nelle zone dichiarate sismiche si osservano per le
altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive
eventualmente stabilite dalla legislazione vigente. 17 - Le strade pubbliche dovranno avere una larghezza
minima di ml. 5, mentre quelle vicinale e poderali una larghezza minima
ml. 4, oltre a ml. 0,50, per lato per permettere lo scolo delle acque. |
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