Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

CASTELPLANIO

Provincia di Ancona

CAPITOLO 9

NORMATIVA PER LA ZONA OMOGENEA AGRICOLA

Art. 40 - Generalità

1 - Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate ai sensi del DM. n. 1444/68 come zone omogenee "E", destinate all'agricoltura e sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.

In tali zone sono consentite anche le attività turistico-ricettive che, secondo le norme di legge vigenti in materia, possono essere esercitate nelle campagne.

2 - Al fine del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, corsi d'acqua e canali, purché compresi entro i confini del comune o di comuni limitrofi.

3 - Sono ammesse soltanto le sottoelencate nuove costruzioni:

a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;

b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;

c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;

d) edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;

e) serre;

f) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

g) edifici per industrie forestali;

h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

4 - Nessun'altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.

Per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali l’Amministrazione potrà, attraverso varianti al Piano, individuare apposite zone purché non ricomprese negli ambiti di tutela paesaggistico-ambientale.

5 - Le concessioni per la realizzazione degli interventi previsti sono rilasciate ai proprietari dei fondi e agli aventi titolo nel rispetto delle presenti norme, della legge n. 10/77 e della legge regionale n. 34/90.

6 - Le costruzioni dovranno essere in funzione dell'attività agricola, ad eccezione del recupero del patrimonio edilizio esistente non più necessario alle esigenze dell’attività e delle esigenze abitative dell'imprenditore a titolo principale singolo o associato, con i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

7 - L’Amministrazione Comunale, per la verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti, nonché della conformità dell'intervento ai piani zonali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali, ove richiesti dalle presenti norme, si avvale dei Servizi Decentrati agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio.

8 - Per gli edifici esistenti che rivestono valore storico ed architettonico, censiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 13/90, valgono le norme  particolari di cui all’art. 44.

9 - Nei casi previsti dal comma precedente, l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se previsto ed abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente, soltanto se il proprietario si assume l’obbligo del restauro conservativo del primo.

10 - Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni e gli interventi di recupero dovranno essere eseguito con tipologie e materiali richiamati al successivo art. 46 delle presenti norme.

11 - Tutte le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente capitolo, sono rilasciate previo accertamento dell'esistenza delle infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l'elettricità e l'acqua potabile o della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine, dall'assunzione di impegno da parte dell'interessato a realizzarle contestualmente agli edifici.

12 - Il Comune dovrà dotarsi di un registro fondiario con annessa planimetria sulla quale riportare i dati catastali dei terreni vincolati, ai sensi delle presenti norme, che dovranno essere trascritti, a cura dell’ Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, nei registri delle proprietà immobiliari.

13 - E' consentito il mutamento di destinazione d'uso:

a) nei casi di morte o invalidità del concessionario;

b) nei casi di abbandono, imposto da espropriazioni per pubblica utilità o da altre cause di forza maggiore, dell'attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l'atto di impegno;

c) nei casi in cui il concessionario versi nell'ipotesi di cui agli articoli 33 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 1977, n, 42.

14 - Non comporta, in ogni caso, mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere la concessione onerosa, la prosecuzione dell'utilizzo degli edifici da parte dei familiari del concessionario nell'ipotesi di cui alla lettera a), e  da parte del concessionario ed i  suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

15 - Tutte le costruzioni da realizzare in zona agricola dovranno rispettare le distanze dalle strade stabilite dal DM. n. 1404/68 e D.L.vo n. 285/92 in relazione all'importanza delle stesse salvo l'ipotesi di realizzazione delle serre ed i casi previsti dalla L.R. 21 maggio 1975 n. 34.

16 - Nelle zone dichiarate sismiche si osservano per le altezze e le distanze tra i fabbricati, le norme più restrittive eventualmente stabilite dalla legislazione vigente.

17 - Le strade pubbliche dovranno avere una larghezza minima di ml. 5, mentre quelle vicinale e poderali una larghezza minima ml. 4, oltre a ml. 0,50, per lato per permettere lo scolo delle acque.

INDICE DELLE NORME

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